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La Società gassosa economica e la Costituzione - parte 2


15/03/2022

di Andrea di Furia

Come abbiamo spesso sottolineato, quando un "sistema" cambia la “sostanza” del dominio unilaterale parassitario - come avviene adesso che l’Economia ha preso il sopravvento su Politica e Cultura – e tuttavia non cambia  la sua “struttura”... non cessa di essere "antisociale".

La prima cosa "antisociale" che si fa è dichiarare lo “stato di emergenza”, grazie al quale si può fare quello che si vuole: nel caso del dominio unilaterale economico si producono “rottamatori” di quanto di “politico-giuridico-statale” dia fastidio al nuovo ordine economico-finanziario-commerciale. Per non fare nomi basta rammentarsi del Job act di Matteo Renzi o la riforma Monti-Fornero delle pensioni.

A questo proposito è interessante proseguire l’esame dell’accurata analisi del Giudice Lina Manuali del Tribunale di Pisa a proposito della «…delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – emessa in forza del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lett. C) e 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 –  in cui veniva dichiarato lo stato di emergenza nazionale “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti vari trasmissibili”.

Cosa prevede l’art. 24 per dichiarare lo stato di emergenza? Che ci siano “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo di cui all’art. 7 lettera c)”.

Cosa preveda la lettera c) dell’articolo 7 è importante perché, nota il Giudice, «tale delibera rientra nel novero dei provvedimenti non avente forza di legge… e come tale – anche per espressa previsione del comma 5 dell’art. 24 – essa è esclusa da qualsiasi controllo preventivo circa la legittimità e fondamento, mentre rimane soggetta al successivo vaglio dell’autorità giudiziaria».

Vaglio che consiste nel verificare se la delibera «sia stata effettivamente emanata sulla base di sussistenti presupposti normativi»: quelli richiesti dall’art. 7, che individua le tipologie degli eventi emergenziali.

La lettera c) tratta delle “emergenze di rilievo nazionale connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’art. 24”.
Diamo perciò la parola all’analisi del Giudice.


Lina Manuali: «Si tratta a questo punto di verificare se il “rischio sanitario” connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fondante la delibera dl Consiglio dei Ministri, rientri o meno negli “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”, si cui all’art. 7 sopra citato, evidenziandosi che per tali si intendono le calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe e incendi. Si deve rilevare come l’epidemia o la pandemia non rientrano in alcun modo nell’ambito della calamità naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse tra loro.
[…] IL legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile, come il d.lgs. 1/2018, non ha indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale, nazionale.
[…] Certamente non è credibile inserire il plesso epidemia-pandemia nella locuzione “rischio igienico-sanitario”, ex art. 16, comma 2, d.lgs 1/2018. Il rischio igienico-sanitario – di competenza delle ASL – individua e valuta i fattori di rischio chimico e biologico, oltre le relative misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori, dei consumatori, e degli utenti, nonché le  misure di sicurezza per la salubrità degli ambenti di lavoro e professionali, di ristorazione, trattenimento e commercio, degli edifici e delle strade a partire dalla raccolta e gestione dei rifiuti e, infine, degli alimenti e dei prodotti eno-agro-gastronomici.
Dentro i piccoli argini del rischio igienico-sanitario – di competenza esclusiva delle regioni – non si possono far rientrare le dimensioni nazionali e internazionali di una pandemia, di spettanza normativa esclusiva dello Stato.
[…] Venendo meno la fonte normativa primaria, occorre far ricorso alla Carta Costituzionale e, come sopra già ampiamente argomentato, in essa non è riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo tranne che venga deliberato dalle Camere lo stato di guerra, nel qual caso (le Camere) “conferiscono al Governo i poteri necessari” (ex. Art. 78 Cost.).
Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78 Cost., non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo Stato di emergenza sanitaria».

Rimanendo legati al tema della strutturazione antisociale del sistema nella Società gassosa economica, noi osserviamo come in questa particolare forma monodimensionale parassitaria a predominio economico-finanziario-commerciale (su Politica e Cultura) questo comportamento illegittimo è “normale” ogni qualvolta un elemento giuridico (la legge dello Stato) o un elemento culturale (la libertà di cura dell’individuo) sono d’intralcio a scopi economici ritenuti vitali.

Né può essere arginato ritornando, come tanti nostalgici della Società liquida politica vorrebbero, a un sistema strutturato in modo che il predominio parassitario sia ridato allo Stato giuridico nazionale: anche questo è un sistema antisociale, e proprio la sua antisocialità ha convinto gli attuali detentori del potere economico internazionale di doversi sostituire allo Stato.

Ovviamente per il proprio tornaconto, non certo per tutelare esogenze sociali (la salute pubblica su tutte) come invece sostiene la propaganda H24 di un Governo ormai, in un modo o nell’altro, caduto nelle loro rapaci mani speculatrici... come vediamo dai prezzi in aumento stellare delle materie prime, a partire dal gas.

La conseguenza di questa sentenza, oltre a mettere in luce il comportamento illegittimo del Consiglio dei Ministri, ha ovviamente una ripercussione su tutti gli atti di questo e dei Governi successivi in ambito epidemico-pandemico: cosa che il Giudice monocratico Luisa Manuali ha lucidamente evidenziato.

Ma questo – per chi è interessato a un tema (l’illegittimità degli atti del Governo) che sarà costante nel nostro presente-futuro prossimo a meno che, mettendo fine alla "monodimensionale" Società gassosa parassitaria, non istituiremo la tridimensionale Società calorica sinergica (unica struttura possibile di sistema davvero "sociale", oggi), di cui spesso abbiamo trattato – sarà il tema “caldo” della prossima puntata.

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