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La Società gassosa economica e la Costituzione


07/03/2022

di Andrea di Furia

Vorrei partire ringraziando la Dottoressa Lina Manuali, avendo letto la sentenza che ha emesso come giudice monocratico del Tribunale di Pisa il giorno 8-11-2021. Non a caso una donna, in un periodo in cui i colleghi maschi sembrano aver barattato la bussola giuridica col paraocchi pubblicitario governativo.

Le considerazioni che seguono poggiano sul dispositivo della sentenza con cui diversi indagati sono stati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste dalla contestazione ai sensi art. 650 c.p. della “violazione dell’ordine imposto con DPCM del 08-03-2020, per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per motivi di lavoro, salute e necessità”.

Oltre a ristabilire un principio essenziale tutelato dalla Costituzione (la libertà personale) - che sussiste sia per i pro-vax che per i no-vax e che viene gagliardamente calpestato dal DPCM in oggetto (e da tutti i successivi), creando un pericolosissimo precedente per l’avvento “morbido” di un autoritarismo governativo da ottocentesco Stato di polizia – il Giudice Manuali, nome omen, pone la questione della copertura normativa dei vari DPCM fino ad ora emessi.

Andando con ordine, vediamo prima l'articolo 13 della Costituzione, dove si afferma che:

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E`punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

Giudice Lina Manuali: «Si rileva che a causa dell’epidemia da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e la compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsto dagli articoli 13 e seguenti della stessa».


Di sèguito contestualizziamo quanto avvenuto nell’attuale sistema (anti)sociale che si caratterizza nel dominio di una delle tre dimensioni sociali (Cultura, Politica, Economia) sulle altre due. Essendo ora dominante sulle altre due l’Economia l’abbiamo contrassegnato come Società gassosa economica.

Se volessimo trovare una differenza importante tra il precedente dominio della dimensione Politica (Società liquida politica) e il dominio dell’Economia è che nella prima si idolatra la funzione statale legislativa (leggi), nella seconda quella esecutiva statale (DPCM); nella prima l’istituto chiave è il Parlamento, nella seconda il Governo; nella prima si elabora una Carta Costituzionale, nella seconda la si calpesta serenamente.

Già da queste brevi caratterizzazioni si può comprendere come mai il Parlamento sia diventato un optional (che ci sia o non ci sia, che operi o che non operi le cose vanno avanti lo stesso a colpi di fiducia); e si comprende pure il ricorso spasmodico ai DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), che sono atti amministrativi del Governo, e vengono ora reiterati in sostituzione delle leggi del Parlamento come acquisita e normale routine.

Ne abbiamo avuto un buon esempio nell’emergenza della situazione sanitaria, dove la Costituzione italiana è stata calpestata più volte: libertà personale, diritto di spostamento, obbligo vaccinale over 50, sospensione dal lavoro dei non vaccinati guariti e sani, obbligo di green pass esteso a tutta la vita sociale ecc.) nella quasi assoluta apatia dei protagonisti l’ambito giuridico (clamorosa quella dei Magistrati) e nel silenzio tombale del Parlamento-optional. Appunto.

Ma c’era l’emergenza, si dirà! Intanto questa è discutibile, specie per buffi criteri scelti per caratterizzare i decessi: (se si muore entro 45 giorni dal contagio si deve dichiarare morte per covid), ma soprassedendo - in attesa di tempi in cui sapremo vincere l’isterica paura indotta dalla propaganda vaccinica H24 e potremo riconsiderare questo periodo liberi da slogan e contrapposizioni pubblicitarie – la cosa che deve essere chiara a tutti è che la Costituzione italiana, come sottolinea il Giudice Manuali nella sua sentenza, non contempla lo stato di emergenza.

Non sconcerta che non lo sappia la maggioranza di noi, sconcerta piuttosto che gli studiosi della Costituzione e Giudici costituzionali in primis non rammentino che la proposta di introdurre la previsione dello stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici [come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio] non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con coneguente alterazione dello stesso assetto dei poteri. Dunque, la mancata contemplazione dell'emergenza nella Carta Costituzionale è frutto di una scelta consapevole da parte dei Padri costituenti.

Giudice Lina Manuali: «Si deve evidenziare che l’Ordinamento Costituzionale italiano non contempla né lo stato di eccezione né lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto dall’art. 78 della Costituzione. [...] Tuttavia, per fronteggiare una tale situazione gli strumenti idonei a cui si fa ricorso devono trovare, comunque, un fondamento di rango costituzionale, specie per quanto attiene ai presupposti, qualora incidano e impattino su diritti costituzionali garantiti. Peraltro, la situazione attuale causata dal Covid-19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo “stato di guerra”, per cui non è possibile far ricorso all’applicazione analogica dell’art. 78 Costituzione».

Sempre per volontà dei Padri costituenti, nota il Giudice Manuali, i diritti fondamentali di pari natura costituzionale si devono trovare in rapporto di integrazione reciproca e mai di prevalenza di uno rispetto agli altri. E’ appunto questo il caso della tutela della salute pubblica e della tutela della libertà personale inviolabile.

Giudice Lina Manuali: «Poiché nella situazione venutasi a creare con la diffusione del virus denominato Cov-Sars-2 si è ravvisata la necessità di contemperare la tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo con quella della salute pubblica garantita dall’art. 32 Cost., non è irrilevante, ai fini del decidere, verificare se la composita filiera normativa emergenziale posta in essere dal Governo – costituita dalla deliberazione dello stato di emergenza e successive proroghe, dai decreti legge e dai DPCM – rispetti o meno i principi di legalità e di riserva di legge, di temporaneità, ragionevolezza, bilanciamento e proporzionalità così come sanciti dalla Carta Costituzionale, e se, pertanto, le delibere emesse dal Consiglio dei Ministri, i decreti del presidente del Consiglio dei Ministri abbiamo o meno copertura normativa».

Dunque va verificato se tali atti non siano qualificabili come giuridicamente validi oppure come “diritto tiranno”, davanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere.

Giudice Lina Manuali: «…con conseguente non solo violazione della Costituzione, ma addirittura superamento del perimetro delineato dalla Carta Costituzionale».


Ecco un punto fondamentale: non solo violazione, ma superamento della legalità in genere. Qui possiamo comprendere questo superamento come una tendenza per così dire genetica dell’attuale Società gassosa economica, che ha messo i suoi alti rappresentanti (ora l’economista-bancario Draghi) al vertice dello Stato democratico.

Il lettore della presente rubrica rammenterà che per legge di Gravità sociale l’immissione di un elemento economico (l’economista-banchiere) in un ambito politico-giuridico-statale come immagine-sintesi illustra uno slittamento dimensionale sociale "laterale degenerativo": ossia tale immissione porta ad un risultato che è contrario a ciò che ci si propone.

Pensiamo solo ai decreti che hanno imposto la sospensione della retribuzione a chi non si vaccina: invece della tutela della salute si condanna a morte l’individuo, specie monoreddito, che finisce per non avere più il denaro per potersi curare. Con ciò rivelando maldestramente che non della salute pubblica si è prioritariamente trattato, bensì della salute economica dei produttori di vaccini e del PIL statale.

Dunque, nel caso dei DPCM governativi l’intreccio economico-giuridico comporta che invece di tutelare la salute pubblica si finisce per affossarla: riscontro che, diversamente dal piano giuridico della legalità, avremo modo di controllare sul piano salutistico solo da eventi dei prossimi anni e dalle prossime generazioni di madri e padri vaccinati. Non a breve, naturalmente.

Fermiamoci allora qui, perché la sentenza di cui ci occupiamo – davvero da manuale -  è di estremo interesse non solo per verificare la legalità degli atti degli ultimi Governi, ma anche per comprendere dinamiche spesso inosservate dell’attuale sistema (anti)sociale a predominio economico che, come il precedente a predominio politico, fa ancora la raccolta indifferenziata dei rifiuti sociali economici, politici e culturali: ora però nel cassonetto unico dell’indifferenziata sociale Mercato (mentre prima raccoglieva tali rifiuti sociali indifferenziati nel cassonetto unico dell’indifferenziata Stato).

Perciò, per facilitarne la comprensione, procederemo a tappe rimandando il prosieguo dell’analisi alla prossima settimana.

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